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EDI: La parte generale del diritto delle assicurazioni sociali entra in vigore il 1° gennaio 2003

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La parte generale del diritto delle assicurazioni sociali entra in vigore il 1° gennaio 2003

Il Consiglio federale ha fissato al 1° gennaio 2003 l'entrata in 
vigore della legge federale sulla parte generale del diritto delle 
assicurazioni sociali LPGA. Al contempo ne ha emanato la relativa 
ordinanza ed ha adeguato al nuovo sistema numerose disposizioni 
esecutive delle singole assicurazioni sociali.
Con l'entrata in vigore della LPGA le singole leggi che compongono 
il diritto delle assicurazioni sociali della Confederazione avranno 
un riferimento comune. Unica tra le assicurazioni sociali 
disciplinate dal diritto federale, la previdenza professionale non 
rientra tuttavia nel campo d'applicazione della LPGA. La nuova legge 
di riferimento contiene norme di coordinamento ed uniforma le 
procedure dei diversi rami delle assicurazioni sociali. Approvata 
dal Parlamento il 6 ottobre del 2000, si deve ad un'iniziativa 
parlamentare presentata nel 1985 dall'allora consigliera agli Stati 
Josi Meier.
L'emanazione dell'ordinanza concernente la parte generale del 
diritto delle assicurazioni sociali, anch'essa valida a partire dal 
1° gennaio 2003, e l'adeguamento delle ordinanze vigenti alla nuova 
normativa garantiscono l'attuazione pressoché uniforme degli intenti 
principali sottesi alle disposizioni della LPGA. Gli organi 
esecutivi dell'AVS/AI/IPG, delle prestazioni complementari, 
dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione 
malattie, dell'assicurazione contro gli infortuni, 
dell'assicurazione militare e degli assegni familiari 
nell'agricoltura valuteranno opposizioni, richieste di consultazione 
degli atti e richieste di condono di restituzioni secondo gli stessi 
criteri. A partire dall'entrata in vigore della LPGA comincia a 
decorrere un termine di 5 anni entro il quale i Cantoni dovranno 
istituire un tribunale cantonale delle assicurazioni quale unica 
istanza competente per il giudizio dei ricorsi nell'ambito delle 
assicurazioni sociali. I Cantoni che non dispongono ancora di 
un'organizzazione analoga dovranno centralizzare il potere 
giurisdizionale oggi esercitato da diverse autorità di ricorso 
semplificando le procedure di ricorso a più istanze.
DIPARTIMENTO FED. 
DELL'INTERNO
					Servizio stampa e 
informazione
Informazioni:				031 322 42 37
Regina Berger Hadorn, Stato maggiore Assicurazione Vecchiaia e 
superstiti, Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Allegato: 	- OPGA e relativo commento 
		- Panoramica delle modifiche d'ordinanza

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