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EJPD: Impiego della coercizione di polizia: disciplinamento federale per i rinvii Il DFGP invia il progetto di legge in consultazione

Berna (ots)

24.11.2004. L’impiego della coercizione di polizia
nel caso di rinvii di cittadini stranieri va disciplinato in modo 
chiaro e unitario. Mercoledì il Dipartimento federale di giustizia e 
polizia (DFGP) ha inviato in consultazione fino alla fine di 
febbraio del 2005 l’avamprogetto relativo a una legge federale 
sull’impiego della coercizione di polizia. I disciplinamenti 
proposti si applicheranno pure ai trasporti coatti di detenuti 
all’interno del nostro Paese su mandato delle autorità federali.
In seguito ad alcuni incidenti accaduti in occasione dei rinvii 
forzati, nel 2002, la Conferenza dei direttori cantonali di 
giustizia e polizia (CDCGP) ha deciso d’emanare a titolo di misure 
d’urgenza delle raccomandazioni all’attenzione degli organi 
d’esecuzione e ha chiesto al DFGP di preparare una normativa 
federale in materia. Il progetto di legge elaborato da un gruppo 
d’esperti vuole garantire che un eventuale impiego della coercizione 
di polizia sia proporzionato, ossia adeguato alle circostanze, e 
rispetti nella misura del possibile l’integrità delle persone 
interessate.
La salute non deve essere messa in pericolo
L’avamprogetto menziona i mezzi ausiliari e le armi ammessi o 
vietati. Sono ammessi mezzi ausiliari come manette, ceppi nonché 
lacci per immobilizzare. È invece vietato l’impiego di caschi 
integrali, bavagli o altri mezzi che potrebbero ostruire le vie 
respiratorie. Sono pure vietate determinate tecniche per l’uso della 
forza fisica che possono nuocere gravemente alla salute delle 
persone coinvolte (ad. es. tecniche d’immobilizzazione che 
impediscono la respirazione). L’uso di armi (manganelli e bastoni di 
difesa nonché dispositivi che producono elettrochoc) deve costituire 
soltanto un provvedimento di ultima risorsa.
L’avamprogetto disciplina inoltre l’assistenza medica e l’impiego di 
medicamenti. È vietato un uso improprio dei medicamenti in luogo e 
vece dei mezzi ausiliari della coercizione di polizia. Una persona 
di cui si presume che sia pericolosa per gli altri o per sé stessa o 
che trasporti oggetti pericolosi, può essere perquisita o sottoposta 
a un esame corporale effettuato da un medico. Conformemente 
all’avamprogetto le autorità preposte all’esecuzione possono 
attribuire compiti suscettibili di richiedere l’impiego della 
coercizione di polizia soltanto a persone formate in modo specifico 
a tal fine.
Per altre informazioni:
Vicedirettore Luzius Mader, Ufficio federale di giustizia, 
tel. 031 322 41 02

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