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EJPD: Forma d’internamento particolare per criminali pericolosi Il DFGP invia in consultazione il rapporto e l’avamprogetto per l’attuazione dell’iniziativa sull’internamento

Berna (ots)

15.09.2004. Proteggere meglio la collettività dai
criminali pericolosi senza violare la Convenzione europea sui 
diritti dell’uomo (CEDU): questo è l’obiettivo perseguito dal 
rapporto e dall’avamprogetto per l’attuazione dell’iniziativa 
sull’internamento inviati in consultazione, mercoledì, dal 
Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) su incarico del 
Consiglio federale. La consultazione si concluderà il 15 dicembre 
2004.
L’8 febbraio 2004 popolo e Cantoni hanno approvato l’iniziativa 
popolare “Internamento a vita per criminali sessuomani o violenti 
estremamente pericolosi e refrattari alla terapia”, introducendo di 
fatto il nuovo articolo 123a della Costituzione federale. 
L’internamento a vita per questa categoria di criminali può essere 
riesaminato soltanto limitatamente. La modifica della Parte generale 
del Codice penale, elaborata da un gruppo di lavoro, prevede una 
procedura a più livelli che, conformemente all’iniziativa, esclude 
il riesame automatico senza comunque violare la CEDU: • su richiesta 
della persona internata a vita, l’autorità cantonale d’esecuzione 
incarica la commissione federale apposita - che dovrà essere 
istituita dal Consiglio federale - di stabilire se si dispone di 
nuove conoscenze scientifiche in merito all’idoneità alla terapia 
della persona internata a vita; • l’autorità esecutiva si basa sulle 
conclusioni della commissione per decidere se curare l’autore. In un 
primo momento il trattamento avviene nell’ambito dell’esecuzione 
dell’internamento a vita; • se il trattamento dimostra che la 
pericolosità dell’autore è diminuita in maniera considerevole e può 
essere ridotta ulteriormente, il giudice sopprime l’internamento a 
vita e ordina l’internamento ordinario o una misura terapeutica.
L’internamento può anche essere decretato a posteriori
L’avamprogetto prevede un'innovazione non contemplata 
dall’iniziativa, vale a dire che l’internamento a vita o quello 
ordinario può essere decretato a posteriori. Questa disposizione è 
applicabile quando nuovi fatti e mezzi di prova dimostrano che le 
condizioni di internamento erano riunite già al momento della 
sentenza, senza che il giudice ne fosse a conoscenza. In questo modo 
è possibile evitare la liberazione di criminali che si dimostrano 
essere pericolosi soltanto durante l’esecuzione della pena.
Il comportamento futuro ha più peso rispetto al reato commesso
Il gruppo di lavoro si è inoltre chinato sulle proposte e le 
critiche formulate nei confronti della Parte generale del Codice 
penale da membri di autorità inquirenti o preposte all’esecuzione 
delle pene e propone ora una serie di modifiche. In particolare, in 
futuro, saranno passibili d’internamento non soltanto i crimini 
suscettibili di una pena di almeno dieci anni, bensì qualsiasi 
crimine o delitto, purché vi sia motivo di ritenere che 
l'interessato, dopo aver scontato la pena, possa commettere reati 
gravi. Per ordinare l’internamento non è quindi determinante tanto 
il reato commesso, quanto piuttosto il comportamento futuro 
dell’autore.
Un trattamento terapeutico non dovrà essere riservato soltanto a 
persone con disturbi psichici, ma potrà essere previsto anche per le 
persone che presentano soltanto taluni sintomi di un disturbo 
psichico. Grazie a una terapia psichiatrica è infatti possibile 
ridurre in modo efficace la pericolosità di tali persone.
Il gruppo di lavoro diretto da Heinrich Koller, direttore 
dell’Ufficio federale di giustizia, era composto di rappresentanti 
di autorità di perseguimento penale e di esecuzione delle pene, 
della dottrina in materia di diritto penale, della psichiatria 
forense e del comitato d’iniziativa. I rappresentanti del comitato 
d’iniziativa considerano il progetto di legge un pacchetto 
equilibrato e intendono sostenerlo soltanto se non subirà modifiche.
Altre informazioni:
Heinz Sutter, Ufficio federale di giustizia, tel. 031  322 41 04
Adrian Scheidegger, Ufficio federale di giustizia, 
tel. 031 322 47 90

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