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EJPD: Regole chiare per l’applicazione provvisoria di trattati internazionali - Il Consiglio federale si pronuncia riguardo a un rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati

Berna (ots)

19.02.2004. Il Consiglio federale non muove obiezione
alcuna alla proposta di disciplinare in modo chiaro in una legge 
l’applicazione provvisoria di trattati internazionali. È quanto 
afferma nel suo parere riguardo a un rapporto della Commissione 
delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati.
Dal profilo meramente quantitativo, l’applicazione provvisoria dei 
trattati internazionali riveste un’importanza a dire il vero 
modesta. Nel 2002 sono stati applicati a titolo provvisorio solo 
sette dei 26 trattati in seguito approvati dall’Assemblea federale 
(nel 2001 è stata invece disposta l’applicazione provvisoria di uno 
solo dei 24 trattati complessivi). Di norma, l’applicazione 
provvisoria non pone alcun problema. In tempi recenti, soltanto uno 
dei trattati internazionali applicati provvisoriamente dal Consiglio 
federale non è stato in seguito approvato dall’Assemblea federale. 
Tale unico caso (si trattava dell’Accordo aereo con la Germania) è 
poi stato all’origine dell’iniziativa parlamentare della Commissione 
delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati. Nel suo 
rapporto, la Commissione propone di disciplinare in modo chiaro la 
questione dell’applicazione provvisoria nella legge sul Governo e 
l’Amministrazione.
Importanti interessi o particolare urgenza
Secondo la prassi vigente, il Consiglio federale può disporre 
l’applicazione provvisoria di un trattato internazionale quando la 
salvaguardia di interessi svizzeri essenziali o un’emergenza 
particolare lo richiedano. La Commissione propone che l’applicazione 
provvisoria venga invece subordinata al rispetto cumulativo di 
entrambe le condizioni. Il Consiglio federale si è detto convinto 
che non vi è motivo di modificare una prassi collaudata.
Egli ha criticato anche la proposta commissionale di porre fine 
all’applicazione provvisoria se, entro sei mesi dal suo inizio, il 
Consiglio federale non sottopone all’Assemblea federale il disegno 
di decreto federale concernente l’approvazione del trattato in 
questione. Il Consiglio federale ha rilevato come spesso non vi sia 
la possibilità di porre fine unilateralmente all’applicazione 
provvisoria.
Il Consiglio federale ritiene inoltre superflua la disposizione che 
gli impone di consultare le commissioni competenti dell’Assemblea 
federale prima di decidere l’applicazione provvisoria di un trattato 
internazionale. Ha rilevato infatti che la vigente legge sul 
Parlamento disciplina già, nelle loro linee generali, i diritti e i 
doveri inerenti alla consultazione delle commissioni parlamentari.
Altre informazioni: 
Ridha Fraoua, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 40 49

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