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EJPD: Le persone che hanno aiutato i profughi saranno riabilitate Il Consiglio federale mette in vigore la nuova legge per il 1° gennaio 2004

Berna (ots)

28.11.2003. Le sentenze penali rese contro le persone
che, all’epoca del nazionalsocialismo, hanno aiutato i profughi a 
fuggire saranno annullate. Inoltre gli interessati saranno 
riabilitati. Il Consiglio federale pone in vigore per il 1° gennaio 
2004 la legge federale sull’annullamento delle sentenze penali 
pronunciate contro persone che, al tempo del nazionalsocialismo, 
hanno aiutato i profughi.
La legge risalente a un intervento parlamentare si prefigge di 
annullare le sentenze penali, pronunciate nei confronti di persone 
che hanno aiutato profughi, la cui inflizione oggigiorno è sentita 
come una grave offesa per la giustizia. Sono persone che hanno 
aiutato i profughi coloro che sono stati condannati perché, al tempo 
del nazionalsocialismo, hanno aiutato i perseguitati a fuggire 
oppure hanno dato ospitalità ai profughi senza comunicarlo alle 
autorità.
La legge prevede un doppio meccanismo: da un lato annulla in 
generale tutte le sentenze passate in giudicato pronunciate dalla 
giustizia militare come anche dai tribunali penali federali o 
cantonali ordinari contro le persone che hanno aiutato i profughi. 
Inoltre le riabilita tutte. Dall’altro la Commissione delle grazie 
dell’Assemblea federale, quale Commissione di riabilitazione, decide 
nel singolo caso, a domanda o d’ufficio, se una determinata sentenza 
rientra nella decisione generale d’annullamento. L’annullamento 
delle sentenze non dà diritto a risarcimenti o riparazioni.
Le persone condannate, i loro congiunti o le organizzazioni dedite 
alla difesa dei diritti dell’uomo o alla rivisitazione della storia 
svizzera al tempo del nazionalsocialismo possono presentare, a 
contare dal 1° gennaio 2004, la domanda alla Commissione di 
riabilitazione. Alla domanda per accertare se una determinata 
sentenza penale è annullata ai sensi della legge, va allegata la 
sentenza o il riferimento al luogo del ritrovamento. La Commissione 
trasmette le domande all’Ufficio federale di giustizia (UFG) che 
prepara le basi decisionali all’attenzione della Commissione.
Per ulteriori informazioni visitate la pagina Web dell’UFG 
(www.bj.admin.ch) alla voce „Progetti di legislazione“ / parola 
chiave „Riabilitazione“.
Altre informazioni:
Eduard Achermann, Ufficio federale di giustizia, tel. 031/322 47 82

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