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EJPD: Costruzioni e trasporto pubblico presto conformi alle esigenze dei disabili Il Consiglio federale licenzia disposizioni esecutive della legge sui disabili

Berna (ots)

19.11.2003. Mercoledì, il Consiglio federale ha
licenziato l’ordinanza sull’eliminazione di svantaggi nei confronti 
dei disabili (ordinanza sui disabili, ODis) e l’ordinanza 
sull’adeguamento dei trasporti pubblici alle esigenze dei disabili 
(OTDis). Le due ordinanze entrano in vigore il 1° gennaio 2004 
contemporaneamente alla legge federale sull’eliminazione di 
svantaggi nei confronti dei disabili (legge sui disabili, LDis).
Le disposizioni esecutive della LDis figurano in due ordinanze: 
l’ODis che contiene le disposizioni esecutive generali e l’OTDis che 
contiene quelle che disciplinano in particolare i provvedimenti da 
adottare nel settore dei trasporti pubblici.
Compiti dell’Ufficio federale per le pari opportunità dei disabili
L’ODis concreta e definisce alcune nozioni centrali come per esempio 
«costruire e rinnovare», «costruzioni e impianti accessibili al 
pubblico», «discriminazione», «organizzazioni legittimate all’azione 
e al ricorso». Passa poi a descrivere i compiti dell’istituendo 
Ufficio federale per le pari opportunità dei disabili: in 
particolare promuovere l’informazione sulle questioni che riguardano 
i disabili, svolgere o sostenere campagne d’informazione e programmi 
d’integrazione, coordinare le attività dei vari enti privati e 
pubblici che operano in favore dei disabili ed effettuare 
regolarmente valutazioni dell’efficienza dei provvedimenti presi. 
Detto Ufficio sarà subordinato al Dipartimento federale dell’interno 
(DFI).
Il ruolo esemplare della Confederazione come committente, datore di 
lavoro e fornitore di prestazioni
L’ODis concreta singoli aspetti concernenti i diritti soggettivi e 
il principio della proporzionalità e definisce le modalità per 
l’ottenimento di aiuti finanziari. Contiene inoltre prescrizioni sul 
comportamento che la Confederazione, come committente e datore di 
lavoro, deve avere nei confronti dei disabili: di fatto si auspica 
che la Confederazione si assuma il ruolo di battistrada per quanto 
concerne l’uguaglianza di trattamento dei disabili. Anche le 
prestazioni che la Confederazione offre come servizio diretto al 
pubblico o su Internet devono essere concepite in modo consono alle 
esigenze dei disabili.
Attuazione nel settore dei trasporti pubblici
La LDis obbliga il Consiglio federale ad emanare prescrizioni 
relative alle stazioni ferroviarie, alle fermate e agli aeroporti, 
ai veicoli, ai sistemi di comunicazione e ai sistemi d'emissione dei 
biglietti per garantire ai disabili trasporti pubblici conformi alle 
loro esigenze. Per conseguire quest'obiettivo la LDis prevede un 
termine d'adeguamento di 20 anni per le costruzioni, gli impianti e 
i veicoli esistenti. Per i sistemi di comunicazione e di emissione 
dei biglietti il termine di adeguamento è invece di 10 anni. L'OTDis 
stabilisce che il Dipartimento federale dell’ambiente, dei 
trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può emanare 
ulteriori disposizioni d’esecuzione in questo senso.
Obiettivo: da una «rete primaria» a una rete di trasporto il più 
possibile completa
L'OTDis descrive inoltre le modalità di finanziamento: per misure di 
adeguamento che non possono essere realizzate nell'ambito della 
pianificazione ordinaria, il Parlamento ha approvato un limite di 
spesa di 300 milioni di franchi per un periodo di 20 anni. Solo le 
misure più economiche intese al conseguimento degli obiettivi della 
LDis possono essere finanziate con i fondi attinti dai crediti 
compresi nel limite di spesa. Tali fondi saranno versati a 
condizione che, nei primi 10 anni, essi siano impiegati solo per gli 
interventi di adeguamento di edifici, impianti e veicoli che 
rispondono ad esigenze essenziali dei disabili. Nei 10 anni 
successivi la «rete primaria», così costituita, dovrà essere 
potenziata e trasformata in una rete di trasporto il più possibile 
completa.
Altre informazioni:
ODis:	Luzius Mader, vicedirettore, Ufficio federale di giustizia, 
tel. 031 322 41 02
OTDis:	Hanspeter Oprecht, Ufficio federale dei trasporti, 
tel 031 323 12 96

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