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Fissata l'aliquota di base della tassa sulle case da gioco

Berna (ots)

15.10.2003. Il Consiglio federale ha fissato
l'aliquota di base della tassa sulle case da gioco al 20 per cento 
del prodotto lordo dei giochi per i più piccoli casinò turistici di 
montagna e al 30 per cento per gli altri casinò con concessione B. 
Quest'aliquota di base è applicabile ai periodi fiscali 2002 e 2003.
L'articolo 41 capoverso 4 della legge sulle case da gioco (LCG) 
conferisce al Consiglio federale la competenza di tenere conto delle 
condizioni quadro economiche durante i primi quattro anni 
d'esercizio e di fissare, di conseguenza, l'aliquota della tassa.
Sulla scorta di un’analisi complessiva, il Consiglio federale ha 
fissato per il biennio 2002 e 2003 la seguente aliquota di base 
della tassa sulle case da gioco: al 20 per cento del prodotto lordo 
dei giochi (PLG) per i più piccoli casinò turistici di montagna 
(Arosa, Davos, St. Moritz e Zermatt) e al 30 per cento del PLG per 
gli altri casinò con concessione B (Bad Ragaz, Courrendlin, Crans, 
Granges-Paccot, Interlaken, Locarno, Mendrisio, Meyrin, Sciaffusa e 
Zürichsee).
La decisione del Consiglio federale tiene segnatamente conto della 
situazione economica iniziale e delle condizioni generali 
d'esercizio delle case da gioco, meno favorevoli per i casinò con 
concessione B, in particolare i più piccoli casinò turistici di 
montagna, che per i grandi casinò con concessione A.
L'aliquota di base applicabile ai casinò con concessione A rimane 
immutata al 40 per cento del PLG.
Altre informazioni:
Ivan Pellegrinelli, segreteria CFCG, tel. 031 323 14 78

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