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EJPD: Più trasparenza nella raccolta di dati personali Il Consiglio federale licenzia il messaggio relativo alla revisione della legge sulla protezione dei dati

Berna (ots)

19.02.2003. La revisione della legge sulla protezione
dei dati ha come scopo principale di informare maggiormente le 
persone interessate dalla raccolta e dal trattamento di dati. 
Mercoledì il Consiglio federale ha licenziato il messaggio relativo 
alla revisione della legge.
La legge sulla protezione dei dati, che ha quasi compiuto dieci 
anni, si è fondamentalmente imposta nella prassi. Tuttavia, mediante 
una piccola revisione s'intende colmare le lacune puntuali.
Migliorare l'informazione al momento della raccolta dei dati La 
revisione della legge prevede segnatamente l'obbligo da parte dei 
privati e degli organi federali d'informare attivamente la persona 
interessata se vengono raccolti o trattati dati degni di particolare 
protezione (ad es. concernenti la salute o l'appartenenza 
religiosa). La persona interessata deve perlomeno essere informata 
dell'identità del detentore della raccolta dei dati, delle finalità 
del trattamento e degli eventuali destinatari. Qualora si raccolgano 
dati che non sono degni di particolare protezione, la persona 
interessata deve perlomeno essere al corrente del fatto che sono 
raccolti dati che la concernono. Inoltre, è migliorata la posizione 
delle persone che si oppongono al trattamento dei dati che la 
riguardano.
Uno standard minimo di protezione dei dati per la Svizzera intera La 
revisione della legge garantisce altresì un livello minimo di 
protezione dei dati in tutta la Svizzera. A tal fine, essa definisce 
esigenze minime che i Cantoni devono rispettare quando applicano il 
diritto federale e, nel contempo, ne assicura in modo più efficace 
il rispetto, in quanto prevede espressamente che gli organi federali 
possano effettuare controlli presso le autorità cantonali nel caso 
in cui i dati vengano trattati congiuntamente.
Collaudare le banche dati È previsto che, durante la futura fase 
sperimentale dalla durata limitata, il Consiglio federale avrà la 
facoltà, nel quadro di progetti pilota, di autorizzare il 
trattamento automatizzato di dati degni di particolare protezione. A 
determinate condizioni - segnatamente quando, a causa di innovazioni 
tecniche o di complessi provvedimenti di carattere organizzativo, 
deve essere obbligatoriamente effettuato un esperimento pilota - 
occorrerà garantire la possibilità di collaudare nuove banche dati 
prima dell'entrata in vigore della base legale formale per il 
trattamento automatizzato dei dati. Tale innovazione garantisce che 
la base legale formale necessaria all'istituzione di tali sistemi, 
destinata a entrare in vigore al termine della fase di 
sperimentazione, sia in piena sintonia con le finalità del sistema 
di trattamento dei dati.
Trasmissione transfrontaliera di dati Infine, il Consiglio federale 
sottopone per approvazione al Parlamento il protocollo aggiuntivo 
dell'8 novembre 2001 alla Convenzione europea per la protezione 
delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a 
carattere personale. La revisione della legge adegua il diritto 
svizzero al protocollo aggiuntivo. Essa stabilisce i criteri per una 
trasmissione transfrontaliera di dati conforme alla legge e 
riconosce all'Incaricato federale della protezione dei dati un 
diritto di ricorso nel quadro della sorveglianza sugli organi 
federali.
Altre informazioni:
Simone Füzesséry, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 47 59

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