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EJPD: Maggiore protezione per i consumatori Il 1° gennaio 2003, il Consiglio federale mette in vigore la nuova legge sul credito al consumo

Berna (ots)

06.11.2002. In futuro, chi stipulerà un contratto di
credito al consumo, beneficerà di una protezione maggiore. Dal 1° 
gennaio 2003, Il Consiglio federale mette in vigore la nuova legge 
sul credito al consumo e l'ordinanza esecutiva. In futuro, le 
attività legate al credito al consumo potranno nuovamente essere 
svolte sulla stessa base giuridica in tutta la Svizzera.
La nuova legge sul credito al consumo tutela come finora i 
consumatori mediante informazioni circostanziate. La novità è che 
ora i creditori sono obbligati a verificare la capacità di credito. 
A tal fine essi si sono uniti nell'associazione per la conduzione di 
un ufficio d'informazione per il credito al consumo (ICC). Da un 
lato, I creditori annunciano all'ICC tutti i crediti al consumo 
concessi e, dall'altro, possono consultare la loro banca dati per 
ottenere informazioni fidate sulla situazione economica dei 
consumatori. L'ordinanza esecutiva disciplina dettagliatamente quali 
dati possono essere elaborati anche nella procedura di consultazione 
on line.
Tasso d'interesse massimo del 15 per cento Inoltre, è previsto un 
tasso d'interesse massimo del 15 per cento a tutela dei consumatori, 
che ha lo scopo di prevenire tassi d'interesse eccessivi. Con il 15 
per cento il Consiglio federale ha dichiarato obbligatorio per tutta 
la Svizzera quel tasso d'interesse che già oggi è valido in sei 
grandi Cantoni importanti sotto il profilo economico. Il tasso 
d'interesse massimo del 15 per cento significa semplicemente che il 
creditore non può richiedere un tasso maggiore al consumatore. Tassi 
d'interesse minori sono sempre ammessi. La legge sul credito al 
consumo mira a creare trasparenza e, di conseguenza, permette ai 
clienti di paragonare le offerte di crediti al consumo.
Protezione dall'assunzione precipitosa di crediti La possibilità di 
disdire entro sette giorni il contratto di credito al consumo tutela 
i consumatori dall'assunzione precipitosa e irresponsabile di 
crediti. Quando si tratta di minori, il rappresentante legale deve 
prima approvare per scritto il contratto di credito al consumo. 
Inoltre, i crediti al consumo possono essere concessi soltanto 
qualora il reddito dei clienti permetta di rimborsare il credito 
entro tre anni. I creditori che non osservano la legge perdono gli 
interessi e, in casi estremi, anche il credito concesso.
Obbligo di autorizzazione I Cantoni sono obbligati a sottoporre la 
concessione e la mediazione di crediti al consumo a un obbligo di 
autorizzazione. Chi intende concedere o mediare crediti al consumo 
deve godere di buona reputazione e offrire garanzia per una corretta 
gestione. Il capitale proprio dei creditori deve ammontare almeno a 
250 000 franchi oppure corrispondere all'8 per cento dei crediti al 
consumo concessi. Inoltre, la condizione per ottenere 
un'autorizzazione è un'assicurazione di responsabilità professionale 
sufficiente. Le autorizzazioni sono limitate a cinque anni. In 
questo modo è garantito che in tutti i Cantoni si provveda a 
esaminare periodicamente se le premesse per l'autorizzazione sono 
ancora soddisfatte.
Le disposizioni della legge e dell'ordinanza relative all'obbligo di 
autorizzazione entreranno in vigore soltanto il 1° gennaio 2004. In 
questo modo i Cantoni hanno tempo sufficiente a disposizione per 
adeguare il loro diritto alle direttive del diritto federale. Le 
autorizzazioni cantonali già esistenti restano valide fino al 31 
dicembre 2005.
Altre informazioni:
Felix Schöbi, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 53 57

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