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Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)

Documentazione per la stampa: Effetti dell'iniziativa UDC in caso di accettazione

Berna (ots)

1. Regolamentazione dello Stato terzo
Esigenza L'iniziativa esige che non si entri nel merito di una 
domanda d'asilo se il richiedente è entrato in Svizzera da uno Stato 
terzo sicuro, nel quale egli ha chiesto o avrebbe potuto chiedere 
asilo.
Ciò significa: Prima che l'autorità competente in materia d'asilo 
emani una decisione di allontanamento, occorre in ogni caso 
garantire al richiedente l'asilo il diritto di essere sentito. 
Quest'ultimo può in tal modo fornire informazioni atte a constatare, 
ad esempio, che lo Stato terzo lo consegnerebbe senza procedura a un 
altro Paese, in cui sarebbe oggetto di minacce alla vita e 
all'integrità fisica (violazione del principio di diritto 
internazionale pubblico di non respingimento).
Con la decisione di non entrata nel merito si ordina 
l'allontanamento nello Stato terzo. Ciò presuppone che disponiamo di 
informazioni sufficienti riguardo alla presenza del richiedente in 
tale Stato. Se non sappiamo attraverso quale Stato il richiedente è 
entrato in Svizzera, non sarà possibile ordinare alcun 
allontanamento verso uno Stato terzo, e saremmo costretti invece a 
esaminare l'allontanamento nel Paese di provenienza.
Se uno Stato terzo (malgrado l'esistenza di prove, indizi o 
supposizioni relativi al soggiorno precedente del richiedente 
d'asilo sul suo territorio) rifiuta di riammettere il richiedente 
l'asilo, quest'ultimo rimane in Svizzera. In tali casi occorre 
quindi esaminare in una seconda procedura l'allontanamento verso il 
Paese di origine o di provenienza. Ciò comporterebbe anche l'esame 
della qualità di rifugiato nel quadro della verifica 
dell'ammissibilità dell'allontanamento: se quest'ultimo non fosse 
ammesso, la conseguenza sarebbe l'ammissione provvisoria del 
richiedente in qualità di rifugiato.
Conseguenze Il 95 per cento dei richiedenti l'asilo entra in 
Svizzera per via terrestre. Entrano quindi per forza da uno Stato 
terzo sicuro. Ciò significa:
- Nel 95 per cento delle domande d'asilo non si entrerà più in 
materia, e quindi nell'ambito dell'allontanamento nello Stato terzo 
non avverrà alcun esame della qualifica di rifugiato. - 
L'allontanamento di queste persone non è assicurato. Anche se 
disponiamo di informazioni sufficienti per un allontanamento in uno 
Stato terzo, esso può essere eseguito soltanto se lo Stato terzo 
accetta nel singolo caso di riammettere tali persone e accorda loro 
l'entrata. Gli attuali accordi di riammissione non costituiscono da 
parte loro alcuna garanzia. La valutazione del rispetto delle 
condizioni dell'accordo è lasciata all'apprezzamento della Parte 
contraente. Come dimostra l'attuale esempio degli zingari rumeni di 
etnia rom provenienti dalla Francia, non vi è una gran disponibilità 
da parte dei nostri Stati limitrofi a riammettere grossi gruppi di 
persone. Gli accordi di riammissione si riferiscono a casi singoli. 
Gli Stati limitrofi non saranno disponibili ad accollarsi, oltre 
alle loro, anche le circa 20'000 domande d'asilo annuali della 
Svizzera. Occorre quindi partire dal presupposto che soltanto in una 
minima parte dei casi in cui vi è stata una decisione di non entrata 
in materia sarà possibile eseguire effettivamente l'allontanamento 
nel rispettivo Stato terzo. - Queste persone allontanate 
rimarrebbero quindi in Svizzera, con lo statuto di "esecuzione in 
sospeso". Non sarebbe possibile ordinare il carcere in vista del 
rinvio forzato, poiché l'esecuzione non è prevedibile entro la 
durata massima di carcerazione (9 mesi). Tali persone, anche secondo 
l'iniziativa UDC, otterrebbero soltanto le prestazioni di aiuto 
sociale necessarie al loro sostentamento. Nella misura in cui tali 
persone non espatriano spontaneamente o in assenza di controlli, 
esse restano in Svizzera con uno statuto giuridico insoddisfacente: 
ciò non può corrispondere né all'interesse della collettività né 
delle autorità.
Effetti
- Se uno Stato terzo rifiuta la riammissione di un richiedente 
l'asilo, l'allontanamento nel Paese di origine o di provenienza va 
esaminato nell'ambito di una seconda procedura. Ciò significa 
l'esecuzione di due procedure di prima istanza ed eventualmente di 
due procedure di ricorso, il che potrebbe comportare effetti di 
ordine finanziario legati al possibile prolungamento della durata 
del soggiorno in Svizzera. Affermazioni concrete non sono possibili, 
tuttavia i risparmi, contrariamente a quanto sostiene l'iniziativa, 
appaiono improbabili.
- Rispetto a oggi, un numero ancora maggiore di richiedenti l'asilo 
dissimulerà l'itinerario seguito e non presenterà documenti 
d'identità, al fine di prolungare il soggiorno in Svizzera.
2. Sanzioni contro le compagnie aeree
Esigenza L'iniziativa esige che vengano adottate sanzioni contro le 
compagnie aeree del traffico di linea concessionario, se queste non 
rispettano le norme vigenti in materia di collaborazione nel 
controllo delle prescrizioni sull'entrata in Svizzera.
Ciò significa: La richiesta dell'iniziativa riguarda soltanto il 
traffico di linea. Nel progetto di nuova legge federale sugli 
stranieri è però contemplata una regolamentazione più ampia, che 
comprende anche le compagnie di voli charter. Il testo 
dell'iniziativa non copre tuttavia i voli charter.
Effetti La minaccia di sanzioni vale soltanto per le compagnie aeree 
del traffico di linea concessionario. I voli charter o altri mezzi 
di trasporto, al contrario di quanto previsto nel progetto di LStr, 
ne sarebbero esenti. Ciò solleva problemi dal profilo della parità 
di trattamento; inoltre i richiedenti l'asilo, utilizzando voli 
charter, potrebbero eludere i controlli di documenti d'identità 
intensificati dalle compagnie aeree del traffico di linea 
concessionario in seguito alla minaccia di sanzioni.
3. Prestazioni sociali uniformi
Esigenza L'iniziativa esige che le prestazioni sociali ai 
richiedenti l'asilo siano fissate (senza eccezioni) in modo uniforme 
per tutta la Svizzera e in deroga alle norme generali, e siano di 
regola fornite in natura.
Ciò significa: Quest'esigenza comporterebbe un trasferimento di 
competenze. Ciò significa che la competenza in materia di aiuto 
sociale, invece che ai Cantoni, spetterebbe alla Confederazione.
Conseguenze Un trasferimento di competenze verso la Confederazione 
comporterebbe per i Cantoni enormi mutamenti sul piano organizzativo 
e strutturale, legati a una centralizzazione del sistema. Sarebbero 
coinvolti non soltanto i Cantoni, ma anche migliaia di Comuni e 
numerosi terzi (opere assistenziali, organizzazioni), oggi 
competenti per l'aiuto sociale. In caso di trasferimento di 
competenze diventerebbe difficile prendere in considerazione le 26 
strutture cantonali (in particolare gli alloggi esistenti) nonché le 
capacità e le esperienze proprie a ogni Cantone. In seguito alla 
centralizzazione la Confederazione si vedrà costretta a edificare 
diversi centri di grandi dimensioni. Poiché difficilmente i Cantoni 
metteranno spontaneamente a disposizione territorio per la 
costruzione, è certo che occorrerà affrontare situazioni 
conflittuali.
Effetti - In caso di competenza federale i costi supplementari a 
carico della Confederazione potrebbero aggirarsi all'incirca tra gli 
80 e i 100 milioni di franchi all'anno. Tali costi supplementari si 
compongono come segue: 1. La Confederazione concluderebbe contratti 
di prestazione con terzi che si assumono il compito di alloggiare e 
assistere i richiedenti l'asilo. Tali prestazioni andrebbero 
interamente retribuite. Al contrario dei Cantoni, tali fornitori di 
prestazioni non sopporterebbero alcun rischio legato ai costi, ad 
esempio in caso di fluttuazioni del numero di domande. I fornitori 
di prestazioni non potrebbero fare ricorso a strutture esistenti o 
sfruttare sinergie. Essi desidererebbero oltrettutto conseguire 
qualche guadagno. Al fine di coprire i costi, la retribuzione dei 
terzi di cui sopra dovrebbe coprire almeno i costi effettivi, oppure 
avvenire attraverso importi forfettari superiori a quelli attuali. 
Ciò comporterebbe costi supplementari stimati tra i 6 e i 12 milioni 
di franchi. 2. L'aiuto sociale in forma di prestazioni in natura 
significa soprattutto alloggiamenti: a tal scopo andrebbero creati o 
affittati gli edifici necessari. I costi supplementari in tale 
ambito sono stimati a circa 25 milioni di franchi all'anno. 3. Le 
spese d'assistenza dovrebbero essere assunte al 100 per cento. Per 
tali spese attualmente ai Cantoni viene versato soltanto un importo 
forfettario. I costi supplementari in questo ambito ammonterebbero a 
circa 50 milioni di franchi all'anno. 4. Il passaggio da un sistema 
decentralizzato a uno centralizzato comporterebbe un aumento di 
personale per la Confederazione, con conseguenti costi supplementari 
di circa 3 milioni di franchi all'anno. 5. Ai richiedenti l'asilo 
che non possono essere allontanati verso uno Stato terzo sicuro ma 
ai quali può essere riconosciuto lo statuto di rifugiato, in caso di 
accettazione dell'iniziativa non potrebbe più essere garantito 
l'asilo ma soltanto l'ammissione provvisoria. Attualmente, dopo 5 
anni la competenza in materia di aiuto sociale ai rifugiati 
riconosciuti passa dalla Confederazione al Cantone. Tale 
trasferimento di competenze verrebbe soppresso, nel senso che la 
Confederazione resterebbe competente per un periodo indeterminato, 
con conseguenti costi supplementari. Potrebbero inoltre insorgere 
anche maggiori costi legati all'aiuto sociale, considerato che i 
rifugiati ammessi provvisoriamente avrebbero meno possibilità di 
accedere al mercato del lavoro a causa della loro precaria 
situazione dal profilo del diritto degli stranieri, e si 
integrerebbero più difficilmente. I costi supplementari sono qui 
stimati a 12 milioni di franchi all'anno. - Il sistema attuale 
subisce importanti modifiche. I cambiamenti devono avvenire 
rapidamente (la disposizione costituzionale entra in vigore il 
24.02.2003). La trasposizione è praticamente impossibile. - 
L'attuazione dell'iniziativa rende necessari nuovi sistemi 
informatici. Per esperienza la realizzazione di simili progetti 
richiede tempo. Inoltre occorrerebbe chiarire innanzitutto quali 
sono le nuove necessità. Già soltanto il ricorso a sistemi EED (p. 
es. a fini statistici) potrebbe causare importanti ritardi.
4. Definizione dei fornitori di prestazioni per i costi della salute
Esigenza L'iniziativa prevede che i Cantoni definiscano i fornitori 
di prestazioni in materia di cure mediche e dentistiche, per tutti i 
richiedenti l'asilo. Attualmente ciò vale solo per i richiedenti 
l'asilo che dipendono dall'aiuto sociale, mentre quelli che non 
dipendono dall'aiuto sociale possono assicurarsi autonomamente.
Conseguenze In futuro i Cantoni dovranno assicurare tutti i 
richiedenti l'asilo.
Effetti L'assicurazione di tutti i richiedenti l'asilo comporterebbe 
importanti spese supplementari per i Cantoni. Il Canton Berna 
impiega ad esempio 5 persone che si occupano esclusivamente di 
amministrare l'assicurazione malattia delle persone dipendenti 
dall'aiuto sociale.
5.	Prestazioni sociali minime e divieto di lavoro per 
richiedenti l'asilo oggetto di una decisione di allontanamento e 
persone ammesse provvisoriamente, che hanno violato l'obbligo di 
collaborare
Esigenza I richiedenti l'asilo oggetto di una decisione di 
allontanamento e le persone ammesse provvisoriamente che hanno 
violato il loro obbligo di collaborare, fino allo loro partenza 
dalla Svizzera ricevono prestazioni sociali soltanto in forma di 
vitto e alloggio semplici, nonché cure mediche e dentistiche di 
pronto soccorso. Non gli è consentito praticare un'attività 
lucrativa.
Ciò significa: Riduzione al minimo delle prestazioni sociali: come 
illustrato in precedenza, l'attuazione può avvenire mediante il 
trasferimento alla Confederazione delle competenze in materia di 
aiuto sociale. Divieto di lavorare: regolamentazione nella legge 
sull'asilo.
Conseguenze Riduzione al minimo delle prestazioni sociali: cfr. 
quanto espresso in precedenza riguardo alle prestazioni sociali 
uniformi. L'assistenza limitata ha conseguenze negative (più spazio 
per la piccola criminalità, traffico e consumo di droga, persone che 
vagano senza costrutto, ecc.), che devono essere combattute con 
maggiori controlli e quindi con la necessità di un maggior impiego 
di forze di polizia e di sicurezza.
Divieto di lavoro: Delle attuali 2'700 persone ammesse 
provvisoriamente, il cui allontanamento non può essere eseguito, 
1'000 esercitano un'attività lucrativa. Le statistiche non rilevano 
se l'impossibilità dell'allontanamento è da ricondurre a gravi 
violazioni dell'obbligo di collaborare. Ci basiamo tuttavia sui 
calcoli seguenti. Per ogni persona esercitante un'attività 
lucrativa, in media due diventano indipendenti dall'aiuto sociale. 
Considerando costi annuali tra 12'500 e 15'000 franchi, ciò comporta 
costi supplementari pari a 25-30 milioni di franchi. I richiedenti 
l'asilo che lavorano al momento in cui è emanata la decisione di 
allontanamento, oggi possono continuare a farlo fino alla scadenza 
del termine di partenza. Non ottengono tuttavia un nuovo permesso di 
lavoro. Il divieto di lavoro previsto dall'iniziativa entrerebbe 
tuttavia in vigore già al momento della decisione di allontanamento, 
così che numerose persone si vedrebbero costrette a interrompere la 
loro attività lucrativa prima del momento previsto dalla 
regolamentazione attuale; tutto ciò è di nuovo fonte di costi 
supplementari, stimati a circa 8,6 milioni di franchi.
A ciò si aggiungono le spese supplementari per programmi 
occupazionali, che costano tra 10 e 20 franchi all'ora per persona. 
Costi pari a 10 franchi risultano per esperienza anche da progetti 
"a buon mercato" quali ad esempio i progetti di utilità pubblica 
(lavori nei boschi, riparazione di sentieri, ecc.).
Effetti
Riduzione al minimo delle prestazioni sociali: - Nessun risparmio 
rispetto alle prestazioni sociali accordate attualmente, poiché 
eventuali risparmi in materia di sostegno e di assistenza sarebbero 
vanificati da maggiori spese legate alla necessità di maggiori 
controlli da parte degli organi di polizia o di sicurezza. - 
L'incentivo a lasciare la Svizzera è minimo, poiché le prestazioni 
minime non rappresentano una sanzione e poiché è possibile ricercare 
guadagni attraverso la piccola criminalità. - Possibilità che le 
persone interessate entrino nel giro della criminalità o del lavoro 
nero.
Divieto di lavoro: - Costi supplementari nell'ordine di 33-38 
milioni di franchi. - Possibilità che le persone interessate entrino 
nel giro della criminalità o del lavoro nero. - L'assistenza diventa 
più difficoltosa.

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