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EJPD: Nuova regolamentazione concernente la prescrizione dei reati Regolamentazione speciale per i reati commessi su fanciulli

Berna (ots)

12.09.2002. Mercoledì, il Consiglio federale ha posto
in vigore per il 1° ottobre 2002 una nuova regolamentazione 
semplificata concernente la prescrizione di tutti i reati. Per i 
reati sessuali e violenti commessi su fanciulli vige una 
regolamentazione speciale che tiene conto dei problemi specifici 
delle giovani vittime.
Attualmente, in determinati casi, i termini di prescrizione possono 
essere sospesi o interrotti. Il loro calcolo è pertanto spesso molto 
complicato, in particolare quando è interposto ricorso. Per 
semplificare la situazione e garantire la certezza del diritto, la 
nuova regolamentazione rinuncia al sistema della sospensione e 
dell'interruzione prevedendo invece termini di prescrizione più 
lunghi. In futuro, l'azione penale si prescriverà in 30 anni se al 
reato è comminata la reclusione perpetua, 15 anni se al reato è 
comminata la reclusione o la detenzione fino a tre anni e 7 anni se 
al reato è comminata un'altra pena.
"Periodo di riflessione" per le giovani vittime
La regolamentazione speciale per fanciulli minori di 16 anni tiene 
conto del fatto che molte vittime spesso rimuovono dalla coscienza 
il trauma degli atti sessuali cui sono state costrette o mantengono 
per lungo tempo segreto l'accaduto a causa delle minacce rivolte 
loro dall'autore del reato. Di conseguenza, sono in grado di 
sporgere denuncia soltanto diversi anni dopo aver subito simili 
soprusi. È accordato loro un "periodo di riflessione" adeguato per 
decidere se sporgere denuncia. Come novità, i reati sessuali gravi 
commessi su fanciulli nonché i reati molto gravi contro la vita e 
l'integrità dei fanciulli non sono prescritti prima che la vittima 
raggiunga i 25 anni compiuti. Se una decisione di prima istanza è 
resa prima del termine di prescrizione, il reato che ne è oggetto 
non cade in prescrizione. La nuova regolamentazione speciale vige 
per tutti i reati che non sono ancora prescritti il 1° ottobre 2002.
I reati sessuali gravi commessi su fanciulli presi in considerazione 
sono: atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP), atti sessuali con 
persone dipendenti, vale a dire con minorenni di età superiore ai 16 
anni (art. 188 CP), coazione sessuale (art. 189 CP), violenza 
carnale (art. 190 CP), atti sessuali con persone incapaci di 
discernimento o inette a resistere (art. 191 CP), promovimento della 
prostituzione (art. 195 CP) e tratta di esseri umani (art. 190 CP). 
Anche i seguenti reati gravi contro la vita e l'integrità dei 
fanciulli sono inclusi nella regolamentazione speciale: omicidio 
intenzionale (art. 111 CP), omicidio passionale (art. 113 CP) e 
lesioni gravi (art. 122 CP). L'assassinio (art. 122 CP) non è 
menzionato in quanto il termine di prescrizione è di 30 anni.
Per altre informazioni:
Peter Müller, vicedirettore dell'Ufficio federale di giustizia,
tel. 031 / 322 41 33

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