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Media Service: Consiglio svizzero della stampa: Il «Blick» ha violato la sfera intima delle persone riportando dicerie sulla sfera privata e intima di persone pubbliche, che nemmeno si è preoccupato di consultare

Ein Dokument

Bern (ots)

Parti: Hürlimann c. «Blick»

Tema: Ricerca della verità / Diritto di essere ascoltati in caso di gravi addebiti / Sfera privata

Reclamo parzialmente accolto

Riassunto

Di nuovo il «caso di Zugo» davanti al Consiglio della stampa

Il «Blick» ha violato la sfera intima delle persone riportando dicerie sulla sfera privata e intima di persone pubbliche, che nemmeno si è preoccupato di consultare

Il Consiglio della stampa ha accolto il reclamo presentato da Markus Hürlimann, un uomo politico del Canton Zugo, accertando su molti punti la violazione del codice deontologico dei giornalisti da parte del «Blick».

Oggetto del reclamo erano gli articoli pubblicati dal quotidiano il 24 dicembre 2014 e il 6 gennaio 2015. Il codice deontologico dei giornalisti prescrive il rispetto della sfera privata delle persone se non prevale un interesse pubblico all'informazione. Tal protezione è dovuta anche alle persone pubbliche, specialmente quando si tratti della loro sfera intima. Il Consiglio della stampa constata che, dal momento in cui, durante una festa, due persone, sia pure «pubbliche», si ritirano - che ciò avvenga in un ritrovo pubblico o in privato è indifferente! - esse intendono proteggere la loro sfera intima dagli sguardi esterni, e per questo solo fatto meritano rispetto. Quel che accade in un luogo riservato non deve interessare la cronaca, e ciò indipendentemente da quale grado di intimità, consapevolmente o inconsapevolmente, sia stato scelto dalle persone in causa: appartiene alla loro sfera privata e come tale va rispettato. L'articolo del «Blick» del 24 dicembre 2014 viola pertanto la sfera privata e la sfera intima di Markus Hürlimann. È poi irrilevante se, e in che modo, l'interessato si sia espresso in seguito in pubblico e sui media a proposito dell'accaduto, e ad ogni modo ciò non costituisce giustificazione a posteriori della violazione dei suoi diritti.

Diverso il giudizio da dare circa la notizia, pure pubblicata dal «Blick», che Markus Hürlimann, presidente di un partito cantonale, era stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale. Il fatto dell'arresto era certamente di pubblico interesse. In ogni caso, però, prima della pubblicazione l'interessato avrebbe dovuto essere sentito. Che l'arresto sia avvenuto nottetempo non era una buona ragione per non dargli la possibilità di esprimersi.

Il 6 gennaio 2015, ritornando in argomento, il «Blick» constatava che degli asseriti rapporti sessuali non c'erano stati testimoni oculari: una conferma che nella notizia precedente si era trattato di semplici congetture, la pubblicazione delle quali, date per vere, costituisce pure una violazione del codice deontologico. Anche riferendo che i due erano stati «colti in flagrante», il «Blick» violava le norme del codice. Il modo con cui l'articolo si esprimeva («Accadde dunque...», «il 'Blick' lo sa:...», «Hürlimann deve...», «A tutti i presenti fu chiaro quel che succedeva», ecc.) rafforza la convinzione che si è voluto compromettere l'onore del politico senza tener conto almeno della presunzione di innocenza.

Contatto:

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Consiglio svizzero della stampa
Ursina Wey
Geschäftsführerin/Directrice
Rechtsanwältin
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