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Département fédéral de l'économie

Via libera alla procedura di consultazione per un nuovo articolo sulle istituzioni universitarie nella Costituzione federale

Berna (ots)

Il nuovo articolo costituzionale sulle istituzioni
universitarie, per il quale è stata aperta la procedura di
consultazione, fornisce una solida base costituzionale alle riforme
avviate con la legge federale dell'8 ottobre 1999 sull'aiuto alle
università. Al contempo crea una piattaforma favorevole per ulteriori
sviluppi nel settore universitario svizzero. L'orientamento
programmatico dell'articolo costituzionale proposto impegna la
Confederazione ed i Cantoni ad armonizzare le loro politiche
universitarie su scala nazionale e con uno spirito partenariale.
Un'ulteriore novità è costituita dalla definizione dell'obiettivo
generale, a cui mira la guida politica delle istituzioni; si tratta
in primo luogo di creare condizioni favorevoli per permettere alle
istituzioni universitarie stesse di assicurare la qualità
dell'insegnamento e della ricerca. L'articolo costituzionale proposto
mira alla guida partenariale dell'intero settore delle istituzioni
universitarie. L'obiettivo di questo progetto è la creazione di una
solida base costituzionale per una politica delle istituzioni
universitarie concepita in maniera complessiva e concertata a livello
nazionale.  Tale settore va considerato come un'unità capace di agire
come insieme coerente pur essendo composta da diverse istituzioni
responsabili. Questo approccio consente di creare le condizioni
necessarie per unire le forze, definire le priorità, assicurare ed
incrementare in maniera duratura le capacità d'innovazione e di
rendimento delle istituzioni universitarie svizzere. Il nuovo
articolo costituzionale si basa sul federalismo cooperativo, che è il
principale pilastro della formazione di grado terziario. Esso fissa
sette competenze comuni della Confederazione e dei Cantoni nella
definizione dei seguenti principi:
& 61608; Autonomia delle istituzioni universitarie Tutte le
istituzioni universitarie dispongono di un grado di autonomia
comparabile attraverso la determinazione di standard minimi che
permettono di creare  condizioni di base identiche a livello
istituzionale.
& 61608; Accesso alle istituzioni universitarie Una
regolamentazione armonizzata dell'accesso alle istituzioni
universitarie e la garanzia della maggiore permeabilità possibile tra
le singole università e tra le varie istituzioni universitarie dello
stesso tipo contribuirà al promovimento della mobilità nel contesto
nazionale ed internazionale.
& 61608; Riconoscimento di cicli di studio e istituzioni Sia
singoli cicli di studio che intere istituzioni universitarie potranno
essere oggetto di una procedura di riconoscimento standardizzata a
livello svizzero, sotto forma del cosiddetto accreditamento.
L'accreditamento si fonda su principi e standard minimi stabiliti in
comune dalla Confederazione e dai Cantoni.
& 61608; Mobilità di studenti, docenti e ricercatori Il
promovimento della mobilità come competenza fondamentale comune della
Confederazione e dei Cantoni costituirà il presupposto per una
politica coordinata e trasparente su scala nazionale  a vantaggio
degli studenti e dei docenti.
& 61608; Riconoscimento di diplomi e studi effettuati Attualmente
i diplomi rilasciati dalle università cantonali non sono
necessariamente riconosciuti in tutta la Svizzera. Lo stesso si dica
degli esami intermedi e dei diplomi delle scuole universitarie
professionali. Il nuovo articolo permetterà a Confederazione e
Cantoni di regolamentare insieme a grandi linee il riconoscimento,
tra l'altro, di diplomi, attestati di studio, esami intermedi.
& 61608; Garanzia della qualità Il controllo della qualità è in
primo luogo un compito importante delle stesse istituzioni
universitarie e costituisce una condizione importante al fine di
promuovere la qualità e creare trasparenza, due esigenze che superano
i confini della singola istituzione universitaria. Con questa
disposizione la garanzia della qualità, che era stata introdotta per
le universtà con la legge sull'aiuto alle università, sarà ancorata a
livello costituzionale e potrà essere estesa a tutte le istituzioni
universitarie.
& 61608; Finanziamento delle istituzioni universitarie Lo scopo è
stabilire criteri per creare trasparenza, in particolare anche per
quanto concerne i costi. La Confederazione ed i Cantoni dovranno
fissare i principi per l'assegnazione delle risorse, come per esempio
il finanziamento in base alle prestazioni, la valutazione della
qualità e l'uguaglianza di trattamento degli istituti aventi compiti
paragonabili. Le istituzioni responsabili continuano ad avere la
competenza per il finanziamento delle loro istituzioni universitarie
e e sono quindi libere di assegnare ulteriori finanziamenti alle loro
istituzioni universitarie, aumentando così la loro competitività.
Anche la Confederazione continua ad avere la possibilità di elargire
contributi finanziari ad istituzioni universitarie. Il progetto di un
nuovo articolo costituzionale sulle istituzioni universitarie fa
seguito ad  un mandato conferito dalle Camere federali nel 1999. In
quell'anno fu approvata la nuova legge federale sull'aiuto alle
università e la cooperazione nel settore universitario con una
validità limitata ad otto anni ed al contempo fu incaricato il
Consiglio federale di presentare un nuovo articolo costituzionale
sulle istituzioni universitarie. L'attuazione del mandato da parte
dei dipartimenti incaricati del promovimento delle istituzioni
universitarie, il DFI ed il DFE, si è fondata sugli orientamenti di
un gruppo di direzione politica formato dalla direttrice del DFI, dal
direttore del DFE e dal Comitato della Conferenza svizzera dei
direttori cantonali della pubblica educazione. La procedura di
consultazione dura fino al 31 dicembre 2001. L'ulteriore procedimento
prevede che il progetto di articolo, una volta concluse le
deliberazioni parlamentari nel 2002, sarà sottomesso al voto del
popolo verso la fine del 2003 o all'inizio del 2004.

Contatto:

Dr. Beat Vonlanthen, Segretariato di Stato
dell'Aggruppamento per la scienza e la ricerca (ASR),
vicedirettore ASR,
tel. +41 31 322 68 39

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