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Bundesanwaltschaft BA

BA: Commento sulle azioni del Ministero pubblico della Confederazioni in relazione al caso "dei servizi segreti turchi"

Berna (ots)

Allocuzione del procuratore generale della
Confederazione Valentin Roschacher:
"Vorrei in questa sede informarvi di prima persona sugli 
accertamenti preliminari che il Ministero pubblico della 
Confederazione ha avviato in relazione alle presunte attività dei 
servizi segreti turchi in Svizzera. Lo scopo degli accertamenti 
preliminari è quello di verificare se in relazione a una visita 
annullata dalla capo del DFAE e consigliera federale Calmy-Rey in 
Turchia vi sono indizi concreti che rivelerebbero un illegale 
servizio di spionaggio politico da parte dei servizi segreti turchi 
in Svizzera e se il Ministero pubblico della Confederazione doveva 
aprire un procedimento penale. La risposta è un chiaro no.
Come certamente sapete, dallo scorso sabato, la questione di 
eventuali attività illegali dei servizi segreti turchi in Svizzera è 
divenuta di grande attualità in seguito a una pubblicazione del 
quotidiano „Tages-Anzeiger“. In un articolo si afferma che il MIT 
(Milli Istihbarat Teskilati – servizi segreti nazionali turchi) ha 
fornito alle autorità svizzere indicazioni su un incontro a Losanna 
tra la consigliera federale Calmy-Rey e un rappresentante di 
un’organizzazione curda, ostile allo Stato turco. L’articolo 
s’interroga sulla ragione per cui i servizi segreti turchi erano a 
conoscenza dell’incontro di una consigliera federale con un Curdo 
sul territorio svizzero. Si chiede, inoltre, se i servizi segreti 
turchi esercitano attività di sorveglianza e di intercettazioni in 
Svizzera, forse tollerata dai più alti organi federali, e ciò, 
secondo il quotidiano della svizzera tedesca, sarebbe penalmente 
perseguibile in quanto costituirebbe una violazione dell’articolo 
272 del Codice penale svizzero (Spionaggio politico).
Gli interrogativi sono di ampia portata, come lo attesta il relativo 
eco mediatico, e sono stati ascoltati con la dovuta serietà dal 
Ministero pubblico della Confederazione.
Fino alla pubblicazione dell’articolo del quotidiano „Tages- 
Anzeiger“, il Ministero pubblico della Confederazione, quale 
autorità federale indipendente preposta al perseguimento penale, non 
era a conoscenza delle dette attività di spionaggio, né delle 
deliberazioni interne al Consiglio federale. Questi ultimi non sono 
rilevanti per il perseguimento penale. L’articolo ha tuttavia 
attirato la nostra attenzione, poiché il perseguimento penale dei 
presunti reati rientra nella giurisdizione federale, ovvero nelle 
competenze del Ministero pubblico della Confederazione. Inoltre, la 
semplice supposizione, espressa dai media, secondo cui servizi 
segreti esteri agiscano illegalmente in Svizzera e, oltretutto, 
contro un membro del Consiglio federale, è estremamente grave ed 
esige una minuziosa verificazione dell’informazione.
In breve, per il Ministero pubblico della Confederazione si è 
trattato di accertare se effettivamente informazioni riguardanti un 
incontro in Svizzera della consigliera federale Calmy-Rey con terzi 
sono state trasmesse intenzionalmente ai servizi segreti turchi, la 
natura delle informazioni, la fonte, le vie per le quali sono giunte 
ai servizi segreti turchi e le persone eventualmente coinvolte in 
questa faccenda.
Abbiamo immediatamente avviato i relativi accertamenti preliminari e 
negli ultimi giorni li abbiamo condotti con la necessaria 
tempestività. È opportuno affermare che il Ministero pubblico della 
Confederazione non può e non ha il diritto di aprire un procedimento 
penale, con tutte le sue ripercussioni, in base a supposizioni, voci 
o speculazioni dei media. Apre, invece, procedimenti esclusivamente 
in base a un fondato indizio di reato. Nell’ambito dei nostri 
accertamenti si è quindi trattato in primo luogo di far luce sulle 
informazioni con gli organi interessati in modo tale da consentire 
una valutazione corretta dal punto di vista del diritto penale delle 
informazioni a disposizione e poter decidere se aprire o no un 
procedimento penale. In altre parole, prima che il Ministero 
pubblico della Confederazione metta in moto il dispositivo del 
perseguimento penale, deve essere esaminato se vi sono gli elementi 
che giustificano un procedimento, ossia se esistono indizi materiali 
sufficienti a determinare oggettivamente gli elementi costitutivi 
della fattispecie.
In base ai nostri accertamenti siamo giunti alla conclusione che non 
è il caso. Il Ministero pubblico della Confederazione, quindi, non 
aprirà un procedimento penale. Paradossalmente, la non apertura di 
un procedimento penale comporta, ora, una maggiore necessità di 
commento, che se diremmo: „il Ministero pubblico della 
Confederazione indaga“.
Abbiamo eseguito i nostri accertamenti preliminari (da non 
confondere con l’inchiesta penale, benché negli ultimi giorni questa 
differenziazione nelle informazioni dei media non sia stata fatta 
chiaramente) anche con la collaborazione della consigliera federale 
Calmy-Rey, del presidente della Confederazione Couchepin, di quadri 
del DFAE e di quadri del Servizio di analisi e di prevenzione.
Enumeriamo qui di seguito i fatti rilevati: il 29 agosto 2003, in 
margine alla conferenza annuale di SECO e DSC, durante l’aperitivo 
che ha seguito la parte ufficiale al Palais de Beaulieu a Losanna, 
la consigliera federale Calmy-Rey è stata interpellata da un uomo 
che si è presentato quale rappresentante di un’organizzazione curda. 
Ha avuto luogo una breve conversazione, nella quale la persona in 
questione ha espresso alla consigliera federale Calmy-Rey la sua 
preoccupazione riguardo allo stato di salute del leader del Partito 
dei lavoratori del Kurdistan (PKK) Abdullah Oecalan ora in 
detenzione. La consigliera federale Calmy-Rey, come è usuale in 
questi casi, gli ha detto di presentare la sua domanda per iscritto. 
La notizia su questa breve conversazione è giunta in seguito ai 
servizi segreti turchi MIT ed è poi stata trasmessa da questi ai 
servizi segreti svizzeri, Servizio di analisi e di prevenzione. 
Tuttavia, conformemente a quanto accertato, le informazioni sulla 
breve conversazione, che i servizi segreti turchi a loro dire 
possiederebbero, non corrispondono su vari punti alle dichiarazioni 
della consigliera federale Calmy-Rey, ovvero sono in parte false e 
fallaci, in particolare per quanto riguarda le presunte garanzie che 
la capo del DFAE avrebbe dato all’interlocutore riguardo alle 
richieste da lui avanzate.
Per la nostra valutazione dei fatti dal punto di vista del diritto 
penale sono fondamentali le indicazioni relative al quadro 
dell’evento nell’ambito del quale è avvenuto l’incontro: si tratta, 
come detto in precedenza, di una conferenza annuale di DEZA e SECO. 
Per la parte ufficiale si erano annunciate 1'600 persone circa. 
L’invito poteva essere scaricato da Internet ed era allegato alla 
rivista DEZA „Eine Welt“ (pubblicazione: 40'000 tirature). 
All’entrata non vi era alcun controllo. Le manifestazioni successive 
alla parte ufficiale, ossia l’aperitivo e il concerto erano aperti 
al pubblico e non richiedevano un’iscrizione. Chiunque vi aveva 
accesso.
Per quanto riguarda la rilevanza penale dei fatti alla luce 
dell’articolo 272 CP, si tratta essenzialmente di sapere come i 
servizi segreti turchi abbiano appreso della conversazione con la 
consigliera federale Calmy-Rey avvenuta in occasione del 
ricevimento.
Al centro dell’interesse vi è l’“ipotesi della spia “: qualcuno 
avrebbe seguito personalmente la conversazione tra la consigliera 
federale Calmy-Rey e il rappresentante curdo e ne avrebbe informato 
le autorità turche. Si tratta di stabilire se, dal punto di vista 
del diritto penale, siano dati gli estremi dello spionaggio e se il 
Ministero pubblico della Confederazione debba aprire un’inchiesta. 
Dopo un attento esame delle circostanze da parte del Ministero 
pubblico, si è giunti a una risposta negativa. Il colloquio è 
avvenuto in un luogo pubblico, in una sala liberamente accessibile, 
e in linea di massima qualsivoglia persona che si trovava nelle 
vicinanze avrebbe potuto ascoltarlo. La trasmissione di informazioni 
ottenute in questo modo a un’autorità straniera non è penalmente 
perseguibile secondo la legge, anche se si tratta di un’informazione 
che potrebbe essere politicamente delicata. Non era necessario uno 
sforzo particolare per giungere alle informazioni relative alla 
conversazione tra la consigliera federale Calmy-Rey e il 
rappresentante curdo; non si tratta quindi di un cosiddetto 
“servizio di informazione e di comunicazione“ quale lo presuppone il 
Tribunale federale per la fattispecie dello spionaggio. La 
comunicazione di un’informazione ottenuta nel modo summenzionato – a 
prescindere dal mittente e dal destinatario dell’informazione, dalla 
veridicità o dalla falsità – non sarebbe un reato; per tale ragione 
non entrerebbe in linea di conto neppure l’apertura di un 
procedimento penale.
La seconda ipotesi è una variante della prima. Parte dal presupposto 
che l’informazione sia arrivata ai servizi segreti turchi MIT grazie 
a una sorveglianza sistematica dei Curdi in Svizzera. A sostegno di 
tale ipotesi vi sono numerose supposizioni, ma nessun indizio 
concreto. La sola presunzione di una simile attività di sorveglianza 
da parte di servizi segreti esteri non è sufficiente per aprire un 
procedimento penale. La legge presuppone un indizio concreto di 
reato. In assenza di un tale indizio, viene a mancare anche la base 
legale per avviare un procedimento penale del Ministero pubblico 
della Confederazione. E noi dobbiamo in ogni caso attenerci al 
diritto e alle regole dello Stato di diritto.
Desidero riassumere quanto detto in precedenza: dopo un attento e 
accurato esame delle informazioni a disposizione non vi sono gli 
indizi per un‘attività di spionaggio a scapito di un membro del 
Governo o di un Curdo residente in Svizzera.
In qualità di Procuratore generale e riferendomi ai fatti 
summenzionati e ben circoscritti posso annunciare con la dovuta 
cautela ma senza mezzi termini il cessato allarme.
Se le informazioni diffuse dai servizi segreti turchi si basano su 
constatazioni fatte nel quadro della suddetta manifestazione 
pubblica, non si può parlare di spionaggio ai sensi dell’articolo 
272 CP. Non vi sono poi altri indizi concreti per un’attività 
illegale in Svizzera da parte dei servizi segreti turchi che 
giustificherebbero o renderebbero necessaria l’apertura di un 
procedimento penale da parte del Ministero pubblico della 
Confederazione.
Rivolgendomi ora alle autorità estere, vorrei ribadire con chiarezza 
che il Codice penale svizzero punisce ogni forma di spionaggio 
politico, economico o militare come anche gli atti compiuti senza 
autorizzazione per conto di uno Stato estero giusta l’articolo 271 
CP; ciò dovrebbe essere chiaro - al più tardi a partire dall’estate 
scorsa. Nessun’autorità estera può permettersi di agire di propria 
iniziativa in Svizzera. Il Ministero pubblico della Confederazione 
reagisce con fermezza – indipendentemente dal colore della bandiera 
e senza fare considerazioni politiche –contro ogni eventuale 
violazione della sovranità del nostro Paese. Se vi sono indizi 
concreti che la Svizzera, le sue autorità o i suoi cittadini (a 
prescindere dalla loro nazionalità) siano oggetto di spionaggio, non 
esiteremo minimamente ad imporre con fermezza il diritto e le leggi 
svizzeri con l’aiuto di tutti gli strumenti disponibili nell’ambito 
del perseguimento penale.
Vi ringrazio per l’attenzione."
Il responsabile dell’informazione:
Hansjürg Mark Wiedmer
Capo informazione Ministero pubblico della Confederazione
Tel. 031-324 324 0
E-Mail  info@ba.admin.ch

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