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Eidg. Volkswirtschaftsdepartement (EVD)

Avviata l'audizione in merito all'ordinanza sulla coesistenza

Berna (ots)

Mediante l'ordinanza sulla coesistenza si intende
concretizzare i requisiti per la coltivazione di piante transgeniche 
nonché la protezione della produzione senza organismi geneticamente 
modificati (OGM) ancorata nella legge sull'ingegneria genetica. 
Parallelamente a ciò viene modificata l'ordinanza sulle sementi. In 
data odierna il Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha avviato 
l'audizione in merito al disegno dell'ordinanza sulla coesistenza. 
La legge sull'ingegneria genetica statuisce che l'impiego di OGM è 
possibile a condizione che non pregiudichi la produzione di prodotti 
senza OGM. È consentita soltanto la coltivazione di OGM autorizzati. 
Il titolare di una simile autorizzazione è tenuto a informare i 
contadini sull'impiego di piante transgeniche. Nell'ordinanza sulla 
coesistenza tale obbligo è concretizzato come segue: il richiedente 
di un'autorizzazione deve comprovare, sulla base di studi 
scientifici, l'impollinazione incrociata su superfici coltivate con 
piante non modificate geneticamente. Affinché il suo prodotto possa 
essere utilizzato, il richiedente deve prescrivere in modo 
vincolante al contadino di rispettare una distanza d'isolamento. Per 
distanza d'isolamento si intende lo spazio tra un campo sul quale 
sono coltivati vegetali transgenici e un campo limitrofo messo a 
piante convenzionali. Tale distanza dipende anche dalle 
caratteristiche biologiche della specie vegetale. Essa va fissata in 
modo che un'eventuale contaminazione da OGM del raccolto del campo 
limitrofo messo a piante convenzionali sia inferiore allo 0,5 per 
cento. Se l'impollinazione incrociata ai bordi del campo è inferiore 
allo 0,5 per cento, il tasso di ibridazione medio è decisamente 
inferiore a tale percentuale, in quanto diminuisce con l'aumento 
della distanza dalla fonte pollinica.
Spetta quindi al titolare dell'autorizzazione istruire correttamente 
i contadini. Le Autorità verificano la plausibilità degli studi 
scientifici inoltrati e delle istruzioni, richiedendo, se 
necessario, le debite correzioni.
L'ordinanza sulla coesistanza concretizza pure altri requisiti per 
la coltivazione di piante transgeniche e per l'impiego del relativo 
raccolto nell'azienda agricola. I contadini sono tenuti a rispettare 
le istruzioni dei titolari dell'autorizzazione, a separare i flussi 
di merci, a contrassegnare i prodotti contenenti OGM, a fornire agli 
acquirenti di simili prodotti indicazioni scritte al riguardo e a 
documentarne l'utilizzo. Ciò dovrebbe garantire la libertà di scelta 
dei consumatori.
Informazioni:
Ufficio federale dell'agricoltura,
Jacques Morel,
vicedirettore, 
tel. 031 322 25 03

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