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Eidg. Finanz Departement (EFD)

Il Consiglio federale mette in consultazione la legge federale relativa all'accordo sulla fiscalità del risparmio

Berna (ots)

18 ago 2004 (DFF) L'accordo sulla fiscalità del
risparmio con la Comunità europea è completato da una legge federale 
accompagnatoria. In data odierna il Consiglio federale ha deciso di 
avviare la relativa procedura di consultazione, che si concluderà il 
10 settembre 2004.
A complemento della procedura di consultazione concernente gli 
Accordi bilaterali II tra la Svizzera e l'Unione europea, i 
destinatari della consultazione ricevono il disegno per una legge 
federale relativa all'accordo sulla fiscalità del risparmio.
Il disegno di legge è volto a completare l'accordo sulla fiscalità 
del risparmio e descrive in particolare la procedura e 
l'organizzazione applicabili in relazione alla ritenuta di imposta 
prevista e all'assistenza amministrativa nei casi di frode fiscale e 
di delitti analoghi commessi nell'ambito dell'imposizione del 
risparmio.
L'accordo sulla fiscalità del risparmio in breve
L'accordo sulla fiscalità del risparmio garantisce che la 
regolamentazione prevista nella direttiva dell'UE in materia di 
tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di 
interessi non possa essere elusa passando dalla Svizzera. Il punto 
centrale dell'accordo è costituito dall'introduzione di una ritenuta 
d'imposta del 15 per cento in un primo tempo, del 20 per cento in un 
secondo tempo e del 35 per cento a partire dal 1° luglio 2011. La 
ritenuta d'imposta vale per tutti i pagamenti di interessi, che un 
agente pagatore stabilito sul territorio svizzero accredita o versa 
a una persona fisica con domicilio fiscale in uno Stato membro 
dell'UE. Sono esclusi da questa regolamentazione i pagamenti di 
interessi versati da debitori residenti in Svizzera. Una persona 
fisica con domicilio fiscale in uno Stato membro dell'UE può evitare 
il prelievo della ritenuta mediante espressa autorizzazione al suo 
agente pagatore a notificare i pagamenti di interessi all'autorità 
del suo Stato di residenza (divulgazione volontaria). La Svizzera 
trattiene il 25 per cento del gettito generato dalla ritenuta e 
trasferisce il 75 per cento di tale gettito allo Stato membro di 
residenza del beneficiario degli interessi. La ritenuta d'imposta è 
una misura equivalente allo scambio automatico di informazioni 
previsto all'interno dell'UE (eccettuati Belgio, Lussemburgo e 
Austria). L'inizio dell'applicazione dell'accordo sulla fiscalità 
del risparmio è previsto con effetto al 1° luglio 2005.
Informazioni per i giornalisti:
Lukas Schneider, Amm. fed. contribuzioni, tel.: 031 324 91 29 
Véronique Humbert, Amm. fed. contribuzioni, tel.: 031 323 94 04
Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
http://www.dff.admin.ch

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