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Eidg. Departement des Innern (EDI)

EDI: Assicurazione malattie: il Consiglio federale decide un pacchetto di riforme che entrerà in vigore il 1° gennaio 2004

Berna (ots)

Conclusa la consultazione nell'ambito
dell'assicurazione malattie, il Consiglio federale ha deciso un 
pacchetto di riforme a livello di ordinanza. L'obiettivo è 
potenziare ulteriormente la solidarietà tra gli assicurati, adeguare 
parzialmente la loro partecipazione ai costi all'evoluzione dei 
costi assicurativi ed obbligare le casse malati ad aumentare la 
trasparenza, rendendo accessibili al pubblico una quantità maggiore 
di dati aziendali. La modifica d'ordinanza prevede anche misure 
contro gli abusi nel settore dei laboratori ed un'armonizzazione dei 
tassi di riserva. A favore degli assicurati che hanno scelto "forme 
particolari d'assicurazione" sono state stabilite con effetto a 
partire dal 1° ottobre 2003 chiare regole inerenti al cambiamento 
d'assicurazione. Il resto delle modifiche d'ordinanza entrerà in 
vigore il 1° gennaio 2004.
Durante la consultazione, la maggior parte del pacchetto di riforme 
non è stata essenzialmente contestata. Questo vale in particolare 
per le disposizioni sulla lotta agli abusi nel settore dei 
laboratori, sul tasso di riserva unitario, sulla promozione della 
trasparenza e sulla semplificazione dei termini di disdetta. Le 
reazioni ai cambiamenti proposti riguardo alle partecipazioni ai 
costi (sia quelle ordinarie che quella opzionale) sono invece state 
contrastanti:
Partecipazioni ai costi ordinarie (franchigia di base e aliquota 
percentuale) Solo una (forte) minoranza ha sostenuto l'aumento delle 
partecipazioni ai costi ordinarie: la maggioranza era contraria 
soprattutto per motivi di politica sociale e familiare. Il Consiglio 
federale resta dell'avviso che la franchigia di base vada aumentata 
da 230 a 300 fr., poiché i pazienti devono essere maggiormente 
incentivati a comportarsi in modo attento ai costi. Nei casi di poca 
entità l'incentivo principale è infatti dato dalla franchigia. 
L'aumento tiene inoltre conto dell'evoluzione dei costi dall'ultimo 
adeguamento della franchigia. Tuttavia, considerata la forte 
resistenza incontrata durante la consultazione, il Consiglio 
federale ha deciso quale soluzione di compromesso di aumentare 
l'importo massimo dell'aliquota percentuale a 700 invece di 800 fr., 
il che non implica una rinuncia all'incentivo auspicato. Il parziale 
aumento dell'importo massimo dell'aliquota percentuale è 
giustificato, poiché quest'ultimo non è più stato adeguato da oltre 
dodici anni.
Partecipazione ai costi opzionale (riduzioni dei premi per le 
franchigie opzionali) Le nuove riduzioni massime dei premi sono 
state respinte dai più, perché si teme che i modelli con franchigie 
opzionali diventino meno interessanti. Il Consiglio federale ha 
ciononostante deciso l'entrata in vigore delle nuove riduzioni 
massime dei premi, poiché vuole evitare che a causa di tassi di 
riduzione troppo elevati le mancate entrate degli assicuratori 
superino la diminuzione delle uscite dovuta alla scelta degli 
assicurati di partecipare in maggior misura ai costi. In caso 
contrario questa differenza dovrà essere compensata attraverso un 
aumento generale del livello dei premi. Questo effetto perverso va 
ridotto al minimo mediante un adeguamento attuariale, senza 
eliminare l'incentivo ad un comportamento attento ai costi. 
Riducendo il tetto massimo delle riduzioni in franchi viene anche 
aumentato in modo mirato il contributo di solidarietà degli 
assicurati con una franchigia elevata a favore di quelli con la 
franchigia di base.
Inoltre la limitazione delle riduzioni dei premi compensa 
parzialmente l'aumento delle partecipazioni ai costi. Con l'aumento 
delle partecipazioni una parte dei costi viene riversata sui 
beneficiari di prestazioni, cioè i malati. La ridefinizione della 
riduzione massima dei premi rappresenta invece un contributo di 
solidarietà delle persone sane. È infatti provato che queste sono 
più propense a scegliere modelli assicurativi alternativi.
DIPARTIMENTO FED. DELL'INTERNO
	Servizio Stampa e informazione
Informazioni:	tel. 031 324 07 37
	Daniel Wiedmer
	Vigilanza assicurazione malattie, caposettore 
	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Allegati:	- panoramica del pacchetto di riforme
	- modifica d'ordinanza
Panoramica del pacchetto di riforme
Misure sul fronte delle partecipazioni ai costi da parte degli 
assicurati Una parte del pacchetto riguarda le partecipazioni ai 
costi da parte degli assicurati nell'assicurazione malattie 
obbligatoria. Queste sono composte da un contributo annuo fisso 
(franchigia; solo per adulti) e dal 10 per cento dei costi eccedenti 
la franchigia (aliquota percentuale). Il Consiglio federale 
stabilisce l'importo della franchigia obbligatoria e l'importo 
massimo annuo dell'aliquota percentuale. Gli assicurati sono liberi 
di scegliere una franchigia più alta, ottenendo in cambio una 
riduzione del premio.
Solidarietà nel sistema delle riduzioni per franchigie più elevate. 
Si può affermare che gli assicurati con una franchigia opzionale più 
elevata cagionano meno spese degli altri. Bisogna però evitare che, 
a causa di tassi di riduzione troppo elevati, le mancate entrate 
degli assicuratori superino la diminuzione delle uscite dovute alla 
scelta degli assicurati di partecipare in maggior misura ai costi. 
Poiché questo ha un effetto perverso sul livello generale dei premi, 
i tassi di riduzione sul premio di base verranno adeguati su basi 
attuariali. L'incentivo ad un comportamento attento ai costi viene 
mantenuto. Allo stesso tempo viene abbassato il limite massimo delle 
riduzioni in franchi (fino ad un massimo dell'80% del rischio 
supplementare in franchi assunto con la franchigia opzionale, invece 
dell'attuale 100%). Si parte infatti dal presupposto che le 
franchigie più elevate vengano scelte soprattutto da persone a basso 
rischio di malattia. Queste verseranno (come finora) un contributo 
di solidarietà per il finanziamento dei costi degli altri 
assicurati. Con l'abbassamento del tetto massimo delle riduzioni in 
franchi questo contributo viene ora aumentato.
franchigia opzionale
Riduzione massima attuale
Riduzione massima a partire dall'1.1.2004
figli
150.-
15%, ma non più di 150 fr./anno
21%, ma non più di 120 fr./anno
300.-
30%, ma non più di 300 fr./anno
37%, ma non più di 240 fr./anno
375.-
40%, ma non più di 375 fr./anno
43%, ma non più di 300 fr./anno
adulti (franchigia di base attuale: 230.- fr., dal 2004: 300.-)
400.-
8%, ma non più di 170 fr./anno
3%, ma non più di 80 fr./anno
600.-
15%, ma non più di 370 fr./anno
9%, ma non più di 240 fr./anno
1200.-
30%, ma non più di 970 fr./anno
24%, ma non più di 720 fr./anno
1500.- 40%, ma non più di 1270 fr./anno 30%, ma non più di 960 
fr./anno Secondo un modello di calcolo la nuova regolamentazione 
dovrebbe sgravare i premi di circa 2 punti percentuali.
Franchigia e aliquota percentuale: adeguamento all'evoluzione dei 
costi Sulla base dell'evoluzione dei costi rilevata al 1° gennaio 
1998, il Consiglio federale ha aumentato la franchigia obbligatoria 
da 150 a 230 franchi. In seguito all'evoluzione dei costi registrata 
da allora, essa verrà aumentata a 300 fr. a partire dal 1° gennaio 
2004, mentre l'importo massimo annuale dell'aliquota percentuale 
salirà da 600 a 700 fr. Per i figli si continuerà a pagare la metà 
di questa somma: il nuovo importo sarà quindi di 350 franchi. Questi 
provvedimenti dovrebbero sgravare i premi di circa 1.2 punti 
percentuali.
Regole più severe nell'ambito dei laboratori La modifica d'ordinanza 
contribuisce a combattere gli abusi constatati negli ultimi tempi 
nel settore dei laboratori comuni. I medici con uno studio proprio, 
facendo eseguire da terzi le analisi da loro fatturate (invece di 
svolgerle nel proprio laboratorio), possono aggirare le disposizioni 
sull'obbligo di far usufruire gli assicurati di eventuali riduzioni 
concesse da terzi. Nell'ordinanza viene pertanto disciplinata in 
modo più dettagliato la definizione di laboratorio del gabinetto 
medico e sono precisate le disposizioni sulla fatturazione nel 
settore delle analisi.
Più trasparenza a vantaggio degli assicurati Gli assicuratori 
saranno tenuti a mettere a disposizione di tutte le persone 
interessate una documentazione contenente il rapporto di gestione 
dell'esercizio trascorso, i dati principali per ramo assicurativo e 
altri dati numerici quali ad esempio gli importi dei premi, le 
riserve o i costi amministrativi. Al fine di poter paragonare meglio 
i premi, l'UFAS ha già stabilito con effetto a partire dal 1° 
gennaio 2004 le regioni di premi cantonali, che sono vincolanti e 
uguali per tutti gli assicuratori.
Armonizzare le riserve minime per aumentare la concorrenza Le 
riserve minime prescritte verranno adeguate al livello attualmente 
valido per gli assicuratori più grandi (tra il 15 e il 20% dei premi 
dovuti) al fine di migliorare la concorrenza tra gli assicuratori. 
Il finanziamento di riserve minime che vanno dal 24 al 182% 
svantaggia i piccoli e medi assicuratori. Per questi ultimi 
l'armonizzazione delle riserve comporterà tuttavia la stipula di un 
contratto di riassicurazione.
Cambiamento di assicuratore: miglioramenti per gli assicurati Nei 
casi in cui nel corso dell'anno civile gli assicuratori dovessero 
adeguare i premi, la modifica d'ordinanza prevede chiare regole a 
vantaggio degli assicurati che hanno scelto "forme particolari 
d'assicurazione" (HMO, rete sanitaria, franchigie opzionali, 
assicurazione con bonus). Questi assicurati potranno in tal modo 
cambiare forma di assicurazione o assicuratore anche durante l'anno 
senza complicazioni. Questo disciplinamento entrerà in vigore il 1° 
ottobre 2003 e sarà quindi applicabile già a partire dall'autunno 
prossimo, qualora in seguito all'annuncio dei nuovi premi gli 
assicurati volessero optare per un cambiamento.

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